Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1168/1961Art. 49
Legge 1168/1961

Art. 49 — Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadieri o di militari…

ELI /it/legge/1961/10/18/1168/art/49parte di Legge 1168/1961
Art. 49. Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadieri o di militari di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri che sono stati ammessi a contrarre la seconda rafferma triennale e gli appuntati, carabinieri scelti e carabinieri che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma triennale.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1168/1961 · fonte Normattiva ↗

← Art. 48 Art. 50 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.