Legge 1168/1961
Art. 47 — Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo e' esteso l'obbligo dell'iscrizione …
Art. 47. Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo e' esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative e integrative. I vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti dal detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni. L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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