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Legge 1168/1961

Art. 43 — In caso di corresponsabilita' fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurano un illecito di…

ELI /it/legge/1961/10/18/1168/art/43parte di Legge 1168/1961
Art. 43. In caso di corresponsabilita' fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali. Il Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

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