Legge 1168/1961
Art. 41 — Il militare sottoposto a Commissione di disciplina, ha diritto a ricusare per una sola volta un componente de…
Art. 41. Il militare sottoposto a Commissione di disciplina, ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla, data in cui il militare ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina. Il militare puo' farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina, che sia di grado inferiore a quello rivestito dal presidente e non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 40.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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