Legge 1168/1961
Art. 39 — La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e' format…
Art. 39. La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e' formata e convocata, di volta in volta, dal comandante di Legione dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede. Se i giudicandi siano piu' di uno, provvede il comandante di Legione dal quale dipende o nella cui giurisdizione risiede il militare piu' elevato in grado o piu' anziano. La Commissione si compone di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma, stessa in servizio. Se trattasi di piu' giudicandi di Armi o di Forze armate diverse, si applicano le norme in vigore per l'Arnia o la Forza armata cui appartiene il militare piu' elevato in grado o piu' anziano.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 297/10 — Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 autoritativoha disposto (con l'art. 33, comma 5) la modifica dell'art. 39.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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