Legge 1168/1961
Art. 31 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal congedo ed e' collocato in congedo assoluto al ragg…
Art. 31. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal congedo ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta'. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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