Legge 1168/1961
Art. 3 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo o in ferma volontaria o in rafferma …
Art. 3. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo o in ferma volontaria o in rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art.3.
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