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Legge 1168/1961

Art. 3 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo o in ferma volontaria o in rafferma …

ELI /it/legge/1961/10/18/1168/art/3parte di Legge 1168/1961
Art. 3. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo o in ferma volontaria o in rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

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