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Legge 1168/1961

Art. 26 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri puo' cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche p…

ELI /it/legge/1961/10/18/1168/art/26parte di Legge 1168/1961
Art. 26. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri puo' cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause: a) infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli; b) scarso rendimento; c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravita' da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado; d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale; e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio; f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari; g) perdita del grado. La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera b) e' disposta previo parere delle Autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. La cessazione dalla ferma, volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) e' disposta previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.

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