Legge 1168/1961
Art. 23 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo a…
Art. 23. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata della ferma volontaria e delle rafferme e' stabilita dalle apposite disposizioni di legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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