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Legge 1168/1961

Art. 21 — Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessa dal servizio continuativo per eta' o per infermita…

ELI /it/legge/1961/10/18/1168/art/21parte di Legge 1168/1961
Art. 21. Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessa dal servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' speciale annua lorda, non riversibile di lire cinquantamila. Tale indennita' compete fino al compimento degli anni 65. L'indennita' stabilita dal presente articolo compete fino al compimento degli anni 65, al militare di truppa che si trovi nelle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 14 in aggiunta, alla pensione o allo assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 14 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni: essa non puo', pero', in alcun caso, superare tale somma.

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