Legge 1168/1961
Art. 17 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio continua…
Art. 17. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo. Il provvedimento e' adottato in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche da cui il militare dipende e previo parere delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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