Legge 1168/1961
Art. 15 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che per effetto di ferite, lesioni o infermita' riportate o a…
Art. 15. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che per effetto di ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo ed e' collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo o in congedo assoluto di giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno. Il militare puo', a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi l'idoneita' al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneita' e' accertata dal Collegio medico legale. Il militare che sia cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno e' riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di eta'. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare e' considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa, di servizio. Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano a seconda della durata del servizio le disposizioni dell'articolo 20 della presente legge a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvediemento.
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