Open·Parlamento
HomeNormeLegge 512/1961Art. 98
Legge 512/1961

Art. 98 — I cappellani militari in servizio permanente che alla data di entrata in vigore della presente legge apparten…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/98parte di Legge 512/1961
Art. 98. I cappellani militari in servizio permanente che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono al ruolo unico di cui all'articolo 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, assumono il grado di cappellano militare capo se rivestano la qualifica di primo cappellano capo o il grado di cappellano capo e il grado di cappellano militare addetto se rivestano il grado di cappellano. I cappellani militari predetti conservano la propria anzianita' di grado e sono iscritti nel ruolo unico del servizio permanente di cui all'articolo 21.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 512/1961 · fonte Normattiva ↗

← Art. 97 Art. 99 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.