Legge 512/1961
Art. 85 — I cappellani militari addetti, che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio con qualific…
Art. 85. I cappellani militari addetti, che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianita'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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