Legge 512/1961
Art. 82 — Le promozioni dei cappellani militari si effettuano: a) per anzianita' congiunta al merito, dal grado di capp…
Art. 82. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano: a) per anzianita' congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto al grado di cappellano militare capo; b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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