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Legge 512/1961

Art. 76 — Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile della s…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/76parte di Legge 512/1961
Art. 76. Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'articolo 71, lettera c), e' sottoposto ad un Consiglio di disciplina. Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli sia ancora meritevole di conservare il grado.

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