Legge 512/1961
Art. 67 — Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed e' collocate in congedo assoluto al compimento de…
Art. 67. Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed e' collocate in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di eta': 68 anni, se primo cappellano militare capo; 65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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