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Legge 512/1961

Art. 67 — Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed e' collocate in congedo assoluto al compimento de…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/67parte di Legge 512/1961
Art. 67. Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed e' collocate in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di eta': 68 anni, se primo cappellano militare capo; 65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.

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