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Legge 512/1961

Art. 64 — Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento devono essere dirette all'Ordinario mil…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/64parte di Legge 512/1961
Art. 64. Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento devono essere dirette all'Ordinario militare, munite dei seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici: 4) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare; 5) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulti che l'aspirante e' in possesso dell'idoneita' fisica richiesta dall'articolo 18. Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro per la difesa, su designazione dell'Ordinario militare.

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