Open·Parlamento
HomeNormeLegge 512/1961Art. 62
Legge 512/1961

Art. 62 — Nei limiti di cui al precedente articolo, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illi…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/62parte di Legge 512/1961
Art. 62. Nei limiti di cui al precedente articolo, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto ministeriale, su proposta dell'Ordinario militare.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 512/1961 · fonte Normattiva ↗

← Art. 61 Art. 63 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.