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Legge 512/1961

Art. 52 — Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulti non idoneo a…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/52parte di Legge 512/1961
Art. 52. Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulti non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto. Si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 48.

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