Legge 512/1961
Art. 52 — Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulti non idoneo a…
Art. 52. Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulti non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto. Si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 48.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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