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Legge 512/1961

Art. 49 — Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'articolo 48 decorre, a seconda dei c…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/49parte di Legge 512/1961
Art. 49. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'articolo 48 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo. Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al cappellano militare gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

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