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Legge 512/1961

Art. 40 — La disponibilita' e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo pe…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/40parte di Legge 512/1961
Art. 40. La disponibilita' e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani militari da collocare in disponibilita'. La disponibilita' non puo' durare piu' di due anni. Al cappellano militare in disponibilita' competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

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