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Legge 512/1961

Art. 34 — L'aspettativa e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per un…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/34parte di Legge 512/1961
Art. 34. L'aspettativa e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause; 1) prigionia di guerra; 2) infermita' temporanee provenienti da cause di servizio; 3) infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio; 4) motivi privati. L'aspettativa e' disposta: a) di diritto, per la causa di cui al n. 1); b) a domanda o d'autorita', per le cause di cui ai nn. 2) e 3); c) soltanto a domanda, per la causa di cui al n. 4). Le cause indicate ai nn. 2) e 3) debbono essere accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato. Prima del collocamento in aspettativa per infermita', al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza di cui non abbia ancora fruito. L'aspettativa per motivi privati e' concessa, previo parere dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non puo' avere durata inferiore a quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l'interessato puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio. Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' temporanea proveniente da causa di servizio e' computato per intero ai fini dell'avanzamento.

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