Legge 512/1961
Art. 28 — La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico e secon…
Art. 28. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 35° anno di eta'.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 490/12 — Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiautoritativoha disposto (con l'art. 69, comma 8) la modifica dell'art. 28, comma 1 e l'introduzione di un comma dopo il primo.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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