Legge 512/1961
Art. 21 — I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente …
Art. 21. I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa, servizi dell'Esercito. L'iscrizione nei ruoli e' effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianita'. I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro competente ove si tratti di Forza armata diversa dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica. L'organico dei cappellani militari in servizio permanente e' fissato dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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