Legge 512/1961
Art. 19 — Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, deve prestare giuramento con la formula e secondo le m…
Art. 19. Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, deve prestare giuramento con la formula e secondo le modalita' previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato. Per il cappellano militare che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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