Open·Parlamento
HomeNormeLegge 512/1961Art. 12
Legge 512/1961

Art. 12 — L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/12parte di Legge 512/1961
Art. 12. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario. Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 512/1961 · fonte Normattiva ↗

← Art. 11 Art. 13 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.