Legge 512/1961
Art. 105 — All'onere annuo di complessive lire 25.276.940, derivante dall'attuazione della presente legge, si fara' fron…
Art. 105. All'onere annuo di complessive lire 25.276.940, derivante dall'attuazione della presente legge, si fara' fronte nell'esercizio 1960-61: per lire 8.500.000 mediante riduzione (di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 115 (lire 3.500.000) e n. 148 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa: per lire 4.276.940 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; per lire 12.500.000 mediante riduzione di pari importo dei capitoli n. 74 (lire 2.500.000), n. 80 (lire 7.000.000) e n. 83 (lire 3.000.000) della stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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