Legge 512/1961
Art. 103 — Sono iscritti d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari …
Art. 103. Sono iscritti d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per: a) mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al legge 10 agosto 1950, n. 648; b) mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni; c) mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. I cappellani militari del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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