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Legge 512/1961

Art. 100 — I sacerdoti cattolici che prestarono servizio in qualita' di cappellani militari durante la guerra 1915-18 po…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/100parte di Legge 512/1961
Art. 100. I sacerdoti cattolici che prestarono servizio in qualita' di cappellani militari durante la guerra 1915-18 possono essere iscritti, a domanda, nel ruolo di riserva di cui all'articolo 21 con il grado di assimilazione loro attribuito durante la prestazione del servizio in guerra. I sacerdoti iscritti nel ruolo di riserva ai sensi del comma precedente, che abbiano compiuto il 65° anno di eta', sono collocati in congedo assoluto.

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