Legge 512/1961
Art. 100 — I sacerdoti cattolici che prestarono servizio in qualita' di cappellani militari durante la guerra 1915-18 po…
Art. 100. I sacerdoti cattolici che prestarono servizio in qualita' di cappellani militari durante la guerra 1915-18 possono essere iscritti, a domanda, nel ruolo di riserva di cui all'articolo 21 con il grado di assimilazione loro attribuito durante la prestazione del servizio in guerra. I sacerdoti iscritti nel ruolo di riserva ai sensi del comma precedente, che abbiano compiuto il 65° anno di eta', sono collocati in congedo assoluto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 512/1961 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.