Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1479/1960Art. 7
Legge 1479/1960

Art. 7 — Qualora il numero degli ufficiali ammessi ai corsi in applicazione del precedente articolo 5 risulti inferior…

ELI /it/legge/1960/12/06/1479/art/7parte di Legge 1479/1960
Art. 7. Qualora il numero degli ufficiali ammessi ai corsi in applicazione del precedente articolo 5 risulti inferiore ai quattro quinti dei posti da conferire, il Ministro per la difesa ha facolta' di indire, nel limite numerico dei posti rimasti vacanti, concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di tenenti, in servizio permanente effettivo da ammettere ai corsi predetti, ai fini del trasferimento nei ruoli di cui al precedente articolo 2, riservati a ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito appartenenti alle armi ed ai servizi che: abbiano ultimato il servizio di prima nomina; siano in possesso di una delle lauree indicate, per il reclutamento in ciascun servizio, nello stesso articolo 5; non abbiano superato il 30° anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso. Ai fini del concorso per la nomina a tenente e della ammissione ai corsi di cui all'articolo 5, gli ufficiali indicati al comma precedente possono far valere progetti e pubblicazioni di carattere tecnico, attinenti ai compiti ed alle attivita' del servizio tecnico in cui aspirano essere reclutati, nonche' la conoscenza di una o piu' lingue estere.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1479/1960 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.