Legge 1479/1960
Art. 15 — Gli ufficiali in servizio permanente, effettivo che alla data di entrata in vigore della presente legge appar…
Art. 15. Gli ufficiali in servizio permanente, effettivo che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengano al ruolo del servizio geografico ad esaurimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, sono trasferiti di ufficio nel corrispondente ruolo istituito con l'articolo 2 della presente legge. Sono parimenti trasferiti a domanda, nei corrispondenti ruoli istituiti con l'articolo 2 della presente legge, gli ufficiali in servizio permanente effettivo gia' appartenenti al disciolto ruolo del servizio tecnico del genio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e gli ufficiali in servizio permanente effettivo gia' assegnati al servizio chimico di cui all'articolo 21, della legge 9 maggio 1940, n. 368.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1479/1960 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.