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Legge 1479/1960

Art. 1 — Sono istituiti, nell'Esercito, il servizio tecnico del genio, il servizio tecnico delle trasmissioni, il serv…

ELI /it/legge/1960/12/06/1479/art/1parte di Legge 1479/1960
Art. 1. Sono istituiti, nell'Esercito, il servizio tecnico del genio, il servizio tecnico delle trasmissioni, il servizio tecnico chimico fisico, il servizio tecnico geografico. Detti servizi tecnici: presiedono agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito, nonche' alla realizzazione e alla sperimentizzazione tecnica dei relativi prototipi; provvedono all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati di onere e alla elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito; sovraintendono al controllo della produzione e fissano le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare. Alla determinazione e ripartizione degli stabilimenti, centri di studio ed altri enti costituenti i predetti servizi tecnici sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per il tesoro.

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