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Legge 623/1959

Art. 3 — I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie …

ELI /it/legge/1959/07/30/623/art/3parte di Legge 623/1959
Art. 3. I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

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