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Legge 623/1959

Art. 1 — Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attivita' produttive ed a valorizzare r…

ELI /it/legge/1959/07/30/623/art/1parte di Legge 623/1959
Art. 1. Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attivita' produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilita' di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali gia' esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese. Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti gia' esistenti, ed il tasso di interesse non puo' essere superiore al 3 per cento. In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo articolo 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a 1.500 milioni di lire.

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