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Legge 295/1958

Art. 20 — Alla tabella n

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/20parte di Legge 295/1958
Art. 20. Alla tabella n. 2 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche: QUADRO I. - Ruolo normale del Corpo di Stato maggiore. In calce al quadro, il testo della nota (2) e' sostituito dal seguente: "La meta' del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore o capo servizio di Forze navali e' considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come imbarco in comando". QUADRO VII. - Ruolo medici del Corpo sanitario. Alla colonna 6, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano sono rispettivamente, aggiunte le indicazioni delle note (o-bis) e (q-bis), da riportare in calce alla tabella con i seguenti testi: "(o-bis) - Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 6 tenenti colonnelli non ancora valutati". "(q-bis) - Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 15 capitani non ancora valutati". In calce alla tabella, la nota (q) e' cosi' modificata: "(q) Ciclo di due anni: quattro promozioni nel primo anno; cinque promozioni nel secondo anno. Per ciascuno degli anni dal 1958 al 1960 compreso le promozioni sono nove".

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