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Legge 295/1958

Art. 17 — Nell'art

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/17parte di Legge 295/1958
Art. 17. Nell'art. 190, e' aggiunto il seguente comma: "Le eccedenze che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino per effetto della norma di cui al comma precedente nel grado di colonnello del servizio automobilistico sono riassorbite utilizzando le vacanze che, nel grado stesso, superino il numero delle vacanze occorrenti per effettuare le promozioni annuali a detto grado; non si applica, in tal caso, il disposto del primo comma dell'art. 47".

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