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Legge 126/1958

Art. 6 — Esecuzione di varianti

ELI /it/legge/1958/02/12/126/art/6parte di Legge 126/1958
Art. 6. (Esecuzione di varianti). I tratti di strade statali o provinciali dismessi a seguito di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato della strada perdono di diritto la qualita' di statale o provinciale e, ove siano ancora, utilizzabili, sono obbligatoriamente assunti dalle Province o dai Comuni, a seconda delle loro caratteristiche.

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