Legge 126/1958
Art. 6 — Esecuzione di varianti
Art. 6. (Esecuzione di varianti). I tratti di strade statali o provinciali dismessi a seguito di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato della strada perdono di diritto la qualita' di statale o provinciale e, ove siano ancora, utilizzabili, sono obbligatoriamente assunti dalle Province o dai Comuni, a seconda delle loro caratteristiche.
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Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art.231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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