Legge 126/1958
Art. 23 — Indennita' di espropriazione
Art. 23. (Indennita' di espropriazione). Per le espropriazioni necessarie per i lavori, da eseguirsi in applicazione della presente legge, l'indennita' e' determinata nella misura corrispondente alla media del valore venale e dell'imponibile netto catastale capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento, a seconda delle condizioni del fondo e della localita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art.231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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