Legge 126/1958
Art. 20 — Controllo e vigilanza del Ministero dei lavori pubblici
Art. 20. (Controllo e vigilanza del Ministero dei lavori pubblici). Il Ministero dei lavori pubblici, attraverso i suoi organi centrali e periferici, esercita una azione di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni di appalto e sulla progettazione ed esecuzione dei lavori. La norma, di cui al precedente comma non si applica quando i lavori sono eseguiti senza alcun contributo da parte dello Stato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art.231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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