Legge 126/1958
Art. 16 — Piano per la classificazione di strade provinciali
Art. 16. (Piano per la classificazione di strade provinciali). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni Amministrazione provinciale forma il piano di tutte le strade che alla data stessa possiedono i requisiti prescritti dall'art. 4. Il piano, approvato dal Consiglio provinciale, e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali e integralmente comunicato, nel termine perentorio di quattro mesi dalla sua deliberazione, a tutte le Amministrazioni comunali della Provincia. In mancanza di tempestivo adempimento, provvede il prefetto in via surrogatoria. La pubblicazione e la comunicazione del piano formato dal prefetto devono avvenire entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. Nei casi preveduti nei commi secondo e terzo, i Comuni hanno facolta' di proporre motivata opposizione ai Consigli provinciali entro un mese dalla comunicazione del piano, sia per la esclusione di determinate strade dal piano stesso, sia per l'inclusione nello stesso di altre strade. Il Consiglio provinciale si pronuncia sulle opposizioni nel termine di due mesi dal loro deposito presso la segreteria dell'Amministrazione provinciale. Qualora il Consiglio provinciale insista nella sua decisione o non si pronunzi nel tempo sopraindicato, la competenza a decidere e' devoluta alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa, la quale si pronuncia entro i due mesi successivi, sentito l'Ufficio provinciali del Genio civile. Le strade, comprese nei piani di cui al presente articolo che non siano gia' classificate fra le provinciali, lo saranno gradualmente con le norme dell'art. 5.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art.231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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