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Legge 126/1958

Art. 14 — Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico

ELI /it/legge/1958/02/12/126/art/14parte di Legge 126/1958
Art. 14. (Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico). La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, e' obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.

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