Legge 126/1958
Art. 10 — Strade di bonifica
Art. 10. (Strade di bonifica). Le strade che saranno costruite come opere pubbliche di Bonifica od a cura dello Stato, in base a leggi speciali, o dalla Cassa per il Mezzogiorno saranno classificate, all'atto del collaudo, secondo le disposizioni della presente legge. La classificazione fra le strade statali e' effettuata a norma dell'art. 3; la classificazione fra le strade provinciali o comunali e' effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentite, rispettivamente, le Amministrazioni provinciali e comunali interessate, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, in caso di opposizione delle Amministrazioni locali, il Consiglio di Stato.
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Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art.231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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