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Legge 33/1957

Art. 15 — Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterra' di costituire, hanno facolta' di intervenir…

ELI /it/legge/1957/01/05/33/art/15parte di Legge 33/1957
Art. 15. Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterra' di costituire, hanno facolta' di intervenire, senza diritto a voto, i presidenti delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo. I presidenti di Commissione possono delegare un loro vicepresidente. Il Consiglio puo' chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni. Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.

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