Legge 33/1957
Art. 11 — L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non puo' essere esercitata sopra …
Art. 11. L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non puo' essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Camera o il Governo abbiano gia' chiesto il parere del Consiglio stesso, oppure il Governo abbia presentato al Parlamento - un disegno di legge. La sospensione del diritto d'iniziativa legislativa da parte del Consiglio, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di; uno dei due rami del Parlamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- L. 936/12 — Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.autoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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