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Legge 1423/1956

Art. 2 — Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubb…

ELI /it/legge/1956/12/27/1423/art/2parte di Legge 1423/1956
Art. 2. Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita' e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate. Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

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