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Legge 1423/1956

Art. 10 — Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la liberta' vigilata, durante la loro esecuzio…

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Art. 10. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la liberta' vigilata, durante la loro esecuzione non si puo' far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

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