Legge 1368/1956
Art. 8 — I volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente debbono contrarre una ferma complementare a…
Art. 8. I volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente debbono contrarre una ferma complementare a premio di anni due, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha termine la ferma sessennale. Coloro i quali non intendono contrarre tale nuovo vincolo sono dichiarati rinunciatari e vengono congedati col grado di sergente. I posti messi a concorso per il trasferimento in servizio permanente risultanti vacanti in seguito a rinuncia a contrarre la ferma complementare a premio di due anni possono essere assegnati ai volontari che nella graduatoria definitiva dei concorrenti siano classificati immediatamente dopo l'ultimo prescelto per il trasferimento in servizio permanente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1368/1956 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.