Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1368/1956Art. 8
Legge 1368/1956

Art. 8 — I volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente debbono contrarre una ferma complementare a…

ELI /it/legge/1956/11/27/1368/art/8parte di Legge 1368/1956
Art. 8. I volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente debbono contrarre una ferma complementare a premio di anni due, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha termine la ferma sessennale. Coloro i quali non intendono contrarre tale nuovo vincolo sono dichiarati rinunciatari e vengono congedati col grado di sergente. I posti messi a concorso per il trasferimento in servizio permanente risultanti vacanti in seguito a rinuncia a contrarre la ferma complementare a premio di due anni possono essere assegnati ai volontari che nella graduatoria definitiva dei concorrenti siano classificati immediatamente dopo l'ultimo prescelto per il trasferimento in servizio permanente.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1368/1956 · fonte Normattiva ↗

← Art. 7 Art. 9 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.