Legge 1368/1956
Art. 4 — Il Ministero della difesa ha facolta' di bandire, in relazione alle esigenze organiche, concorsi per il trasf…
Art. 4. Il Ministero della difesa ha facolta' di bandire, in relazione alle esigenze organiche, concorsi per il trasferimento nel personale volontario di comuni e sottocapi in servizio di leva che abbiano prestato almeno dodici mesi di servizio nonche' di sottocapi e comuni trattenuti alle armi al termine della ferma di leva o raffermati. I prescelti debbono frequentare il corso ordinario e, quando prescritto, il tirocinio pratico. La ferma volontaria a premio di anni sei per i suddetti militari decorre dalla stessa data fissata per i volontari della medesima categoria e specialita', reclutati ai sensi del precedente art. 1, i quali inizino il corso ordinario nello stesso anno in cui i militari di leva o trattenuti o raffermati sono prescelti per il trasferimento nel personale volontario. Agli effetti dell'avanzamento, i trasferiti sono aggregati al corso del personale volontario avente la stessa decorrenza di ferma e iscritti dopo l'ultimo volontario di tale corso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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