Legge 1368/1956
Art. 28 — Alla spesa annua di lire 372.500.000 derivante dalla presente legge, di cui lire 371.517.500 per il pagamento…
Art. 28. Alla spesa annua di lire 372.500.000 derivante dalla presente legge, di cui lire 371.517.500 per il pagamento del presumibile importo del contributo alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e lire 982.500 per l'assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, sara' fatto fronte per l'esercizio finanziario 1956-57 a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 173 (lire 32 milioni), 174 (lire 200.000.000) e 176 (lire 140.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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